La
vicenda della Cap Anamur impone delle riflessioni in merito al trattamento
riservato dallo stato italiano alle 37 persone, raccolte in mare dalla
nave, che sin all'inizio si sono manifestate come richiedenti asilo,
tanto da avere inoltrato domanda alla Germania dopo che forzatamente
era stato loro rifiutato l'attracco nel porto italiano.
Riflessioni che si rendono necessarie anche se prescindono da una dettagliata
ricostruzione dei fatti e delle circostanze: fino ad oggi infatti la
dinamica dell'accaduto è rimessa a cronache dei mass media, voci,
episodi narrati dagli operatori delle Associazioni accorse, in quanto
la vicenda è stata gestita dal Governo Italiano senza trasparenza
e senza dar conto dei provvedimenti adottati.
Del resto l'ambiguità dell'azione del Governo riflette la schizofrenia
conseguente alla clamorosa assenza in Italia di una normativa sull'asilo,
all'evidente iniziale volontà del Governo di non accogliere i
profughi e alla successiva obbligata necessità di occuparsi della
vicenda, violando la stessa lacunosa normativa italiana nonché
le norme internazionali.
L'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione non può, quindi,
esimersi dal denunciare le gravissimi violazioni poste in essere dal
Governo.
È stato illegittimamente vietato per giorni alla nave Cap Anamur
di entrare in acque territoriali italiane nonostante il capitano avesse
subito informato l'autorità italiana di avere raccolto in mare
un gruppo di naufraghi; conseguentemente è stato vietato per
giorni alle 37 persone di entrare in Italia per presentare domanda d'asilo,
nonostante avessero dichiarato al capitano della Cap Anamur di essere
profughi sudanesi in fuga dal Darfur.
Costretto dagli eventi a consentire l'attracco, il Governo italiano
ha, immediatamente, rinchiuso i richiedenti asilo in un centro di detenzione
amministrativa impedendo loro di entrare in contatto con le associazioni
di tutela e con legali e, quindi, NEGANDO INNANZITUTTO IL DIRITTO AD
UNA COMPLETA INFORMAZIONE SULLE CORRETTE PROCEDURE DA INTRAPRENDERE
PER LA TUTELA DEI LORO DIRITTI.
Per giorni le notizie sulla sorte dei 37 richiedenti asilo si sono rincorse
senza che le autorità italiana rendessero noti i provvedimenti
adottati o che intendevano adottare, nonostante il clamore della vicenda
e l'attenzione dimostrata da parlamentari, enti locali e associazioni
di tutela.
In mancanza di una corretta informazione, i 37 profughi sono riusciti
a presentare unicamente istanze per il riconoscimento dello status di
rifugiato, nonostante potessero presentare direttamente all'Autorità
giudiziaria domanda di asilo costituzionale, con facoltà certamente
più ampie di quelle sottese al rifugio politico.
In
ogni caso, pur essendo richiedenti asilo, I 37 PROFUGHI SONO STATI TRATTATI
COME "SEMPLICI" CLANDESTINI in quanto nei loro confronti sono
stati adottati, subito dopo lo sbarco a Porto Empedocle, veri e propri
decreti di respingimento, nonostante la stessa legge italiana vieti
tali misure nei confronti dei richiedenti asilo, e nonostante misure
di tal genere siano parimenti vietate dall'art. 33 della Convenzione
di Ginevra del 1951 e dall'art. 3 della Conv. Europea dei diritti dell'uomo.
Il decreto di respingimento, per come è formulato, con contenuti
uniformi per tutti i destinatari, si configura inoltre come respingimento
collettivo di persone provenienti da aree ove la loro vita e la loro
libertà possono essere seriamente minacciate, in violazione dell'art.
3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e del quarto protocollo
della stessa Convenzione.
Per ragioni sconosciute, il gruppo dei profughi è stato diviso
e 14 richiedenti la protezione sono stati trasferiti nottetempo nel
centro di detenzione di Ponte Galeria (Roma), mentre gli altri sono
rimasti nel centro siciliano, NONOSTANTE TUTTI RISULTINO DI NAZIONALITÀ
SUDANESE, COME ATTESTATO NEGLI STESSI DECRETI DI RESPINGIMENTO.
La CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI DI RESPINGIMENTO, solo per i trattenuti
a Ponte Galeria, È AVVENUTA IN GRAN SEGRETO, NONOSTANTE FOSSE
ANCORA IN CORSO L'ESAME DELLA DOMANDA DI ASILO E NESSUN ESITO FOSSE
STATO ANCORA NOTIFICATO.
E' IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE NESSUN RESPINGIMENTO PUÒ ESSERE
ADOTTATO NEI CONFRONTI DI RICHIEDENTI ASILO, COME ESPRESSAMENTE PREVISTO
DALL'ART. 10 DEL TU 286/98.
Non si sa quando e se per i trattenuti a Caltanissetta avverrà
la convalida di provvedimenti, la cui procedura è comunque soggetta
a tempi che oggi sono certamente decorsi.
Ciò significa che PER I 22 PROFUGHI TRATTENUTI A CALTANISSETTA
NON VI È, PER QUANTO E' DATO SAPERE, ALCUN TITOLO LEGALE CHE
GIUSTIFICHI LA PRIVAZIONE DELLA LORO LIBERTÀ.
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Ad oggi, non si sa ancora se e quante domande di rifugio politico sono
state accolte o rifiutate, continuando l'incredibile cortina di silenzio
delle Autorità italiane e l'isolamento, di fatto, dei profughi.