| > In Primo Piano > "IMMIGRAZIONE E GLOBALIZZAZIONE" > La Dispensa del Corso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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IMMIGRAZIONE
E GLOBALIZZAZIONE
"I MIGRANTI E IL CONFLITTO SOCIALE NELL'ERA DEL NEOLIBERISMO" |
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| INTRODUZIONE
L'IMMIGRAZIONE IN ITALIA TRA CONTROLLO E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO Il modello mediterraneo Le politiche migratorie La legge Bossi-Fini L'ultima (?) sanatoria DATI NUMERICI SULL'IMMIGRAZIONE IN ITALIA Alcune caratteristiche della presenza immigrata Fare ingresso in Italia LE POLITICHE SULL'ASILO BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE |
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Le
migrazioni d'individui non sono un fenomeno sociale dei nostri giorni,
ma piuttosto una pratica storicamente sedimentata nel processo evolutivo
della società umana. |
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L'immigrazione
transnazionale in Italia è un fenomeno relativamente recente. Già
a metà degli anni '70 si incomincia a registrare una presenza
di cittadini stranieri immigrati di una certa consistenza, anche se, in
definitiva, è solo da metà degli anni '80 che l'immigrazione
incomincia a divenire un fenomeno sociale rilevante all'interno dello
spazio pubblico: mediatico e politico. L'inizio
dell'immigrazione in Italia è da molti collegata alle politiche
di chiusura operate dai paesi storicamente meta dei lavoratori immigrati,
in particolare Germania e Francia. A partire dal 1973, con la crisi petrolifera
si assiste in questi paesi ad una inversione di tendenza nelle politiche
migratorie che porta, da una certa apertura al fenomeno, ad una netta
chiusura che comunque non ha mai comportato un sostanziale blocco del
flusso migratorio. Questa teoria è solo in parte veritiera, poiché
gli immigrati che arrivano in Italia non provengono tutti da paesi che
tradizionalmente fornivano mano d'opera ai paesi d'immigrazione storici. |
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| Per
quanto riguarda i nuovi flussi migratori nel Sud Europa sono molte le specificità
e le differenze rispetto al modello classico dell'immigrazione così
com'è stato teorizzato studiando le immigrazioni nel secondo dopo
guerra. Sono in molti infatti che parlano, oggi, di modello mediterraneo
delle immigrazioni. La prima sostanziale differenza è che mentre le immigrazioni in Nord Europa negli anni '50 e '60 sono state stimolate ed esplicitamente favorite dai paesi "ospiti", le immigrazioni degli anni '80 verso l'Italia così come la Spagna, la Grecia e il Portogallo, non sono state affatto né programmate, né gestite. Negli anni della ricostruzione Paesi come la Francia e la Germania hanno concluso con gli Stati d'emigrazione numerosi trattati per garantirsi un congruo numero di lavoratori immigrati. Si può sostenere che nel ventennio tra il 1950 e il 1970 l'immigrazione è stato un processo sociale accettato e non subito. Questo, sia chiaro, non vuol dire assolutamente che i lavoratori immigrati abbiano trovato un clima sociale a loro favorevole o una degna tutela nell'ambito lavorativo, tutt'altro! Nei paesi del Sud Europa l'immigrazione incomincia in sordina e in maniera totalmente sregolata. I paesi si trovano assolutamente privi di una normativa adatta ad affrontare il nuovo fenomeno. Questo elemento rappresenta la seconda specificità del modello mediterraneo. Quasi tutti gli immigrati, soprattutto nei primi anni, entrano irregolarmente nel territorio ospite principalmente perché manca del tutto una normativa che regoli il fenomeno. I primi immigrati tunisini in Sicilia che andavano a lavorare nella zona di Mazzara del Vallo nei pescherecci oppure le lavoratrici filippine e capoverdiane che lavoravano come collaboratrici domestiche nella maggioranza dei casi erano privi di permesso di soggiorno e lavoravano "chiaramente" in nero. Questo lungo periodo di laissez faire produrrà i suoi effetti nocivi nel lungo periodo. L'immigrazione incomincia a divenire problema sociale anche perché totalmente priva di una normativa di riferimento. I primi immigrati quasi tutti "clandestini" sono costretti a lavorare in nero alimentando un mercato del lavoro sommerso che non rinuncerà più a questa mano d'opera a "basso costo". I medesimi problemi si riscontrano, in ugual misura, in Spagna e Grecia e la dimostrazione di ciò è data dalle numerose sanatorie che si succedono in questi Stati. Un'altra
particolarità dell'immigrazione in Italia è la forte
componente femminile soprattutto nel primo periodo. In genere una
certa sociologia delle migrazioni, ormai risalente, aveva strutturato
un modello migratorio familiare secondo il quale è sempre prima
il maschio giovane che emigra e solo successivamente la donna con il resto
della famiglia che segue l'uomo quando questo si è insediato stabilmente. Un'altra
caratteristica tipica dell'immigrazione italiana è la frammentazione
delle presenze nazionali. Mentre l'immigrazione nei paesi del Nord
Europa è sempre stata più omogenea nella composizione delle
nazionalità originarie lo stesso non si può dire per l'Italia.
Questo elemento è l'inevitabile effetto di una immigrazione non
"gestita" né "governata" com'è stata
invece l'immigrazione in Germania paese in cui la maggior parte degli
immigrati provengono dalla Turchia o in Francia dove gli immigrati provengono
quasi tutti dai paesi ex colonie. |
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| Si
è già detto della totale assenza di una normativa ad hoc
per gli stranieri per tutto il primo periodo dell'immigrazione in Italia.
Fino al 1986 le uniche norme che regolavano la presenza degli stranieri
nel territorio italiano erano contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (TULPS, R.D. n.773 del 1931). La legge, risalente al ventennio fascista, affrontava la presenza nel territorio dello Stato degli stranieri, in termini esclusivamente securitari. Le poche norme presenti nel Testo Unico, che, comunque, sopravvissero al regime fascista, furono nei primi anni della Repubblica integrati con circolari amministrative che, sebbene non abbiano forza di legge, sono state le uniche fonti "normative" nella materia. Attualmente alcune di queste norme sono state incorporate nell'attuale Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n.286/98), ma l'elemento di continuità più vistoso dal periodo fascista ad oggi è riferibile ai soggetti istituzionali preposti all'applicazione delle norme di "governo" dell'ingresso e soggiorno degli immigrati, ieri come oggi: gli uffici di pubblica sicurezza. Bisogna considerare, comunque, che queste poche norme e le relative circolari non regolavano organicamente l'ingresso degli immigrati in Italia ma si limitavano (e tra l'altro in maniera molto confusa) a disciplinare l'istituto del permesso di soggiorno che, per altro, è stato introdotto con una circolare ministeriale. Nel corso degli anni il legislatore ha cominciato a interessarsi del fenomeno immigrazione in modo lacunoso, contraddittorio e sicuramente tardivo rispetto all'evoluzione e alla consistenza del fenomeno stesso. Questo modo di procedere ha messo subito in evidenza sia la velocità di mutamento propria del fenomeno sia la lentezza della macchina legislativa, soprattutto nei suoi aspetti applicativi. La
prima vera legge sull'immigrazione è del 1986 (L. n.943/86)
intitolata "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei
lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine".
Questa legge rappresentava un atto dovuto per l'Italia che aveva l'obbligo
di dare attuazione alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale
del Lavoro) sui diritti dei lavoratori stranieri (n. 143 del 1975). Già
alla fine del 1989, dopo una grande stagione di proteste portate avanti
anche in prima persona dagli immigrati, si giunge ad una seconda legge
che nell'intenzione del Governo doveva dare una disciplina organica all'intero
fenomeno. La
prima vera legge organica sull'immigrazione è la legge Turco-Napolitano.
Tale legge provvedeva ad abrogare la precedente Legge Martelli, salvo
che per l'art. 1 dedicato all'asilo, materia che avrebbe dovuto essere
oggetto di un provvedimento ad hoc e pertanto stralciata dalla
riforma del '98. Inoltre vengono lasciate intatte le norme del TULPS
e quelle della L. 943/86 con le quali, qualche mese dopo, si va a comporre
il nuovo "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", emanato
con Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
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| Il
Testo Unico sull'Immigrazione è stato recentemente riformato dalla
famigerata legge "Bossi-Fini". La nuova legislazione si colloca
sull'onda tracciata dalla legge Turco-Napolitano eliminando i pochi aspetti
positivi e aggravando gli aspetti repressivi e le politiche riguardanti
il lavoro degli immigrati. In particolare la legge Bossi-Fini inasprisce l'istituto del trattenimento obbligatorio nei centri di permanenza temporanea (questo l'eufemistico nome con cui vengono chiamati i moderni carceri per immigrati) portando da 30 a 60 i giorni di detenzione massima. La legge inoltre introduce la possibilità dell'accompagnamento coattivo immediato alla frontiera e snellisce le pratiche per l'espulsione eliminando quelle norme (ormai residuali) di garanzia e tutela giurisdizionali per i cittadini immigrati da espellere. Ma è rispetto alle politiche di "governo" dell'immigrazione che la nuova legge introduce le norme più aberranti. Vengono ridotti i limiti massimi di validità del permesso di soggiorno che attualmente può essere di massimo due anni nel caso d'immigrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Viene ridotto a sei mesi il limite massimo di disoccupazione (prima era un anno). Viene eliminato l'istituto dello sponsor ma soprattutto viene introdotto l'istituto del contratto di soggiorno. In sostanza si vincola maggiormente il soggiorno legale dell'immigrato al rapporto di lavoro che si va a costituire e di cui il contratto diviene presupposto essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno. Nella sostanza il cambiamento non è così radicale come s'immagina. Il contratto di soggiorno non si discosta di molto dalla chiamata nominativa come era precedentemente concepita. In effetti è essenzialmente l'atteggiamento politico nei confronti dell'immigrazione che ha una svolta a 360°. Mentre nella legge Turco-Napolitano il rigore e le norme di controllo che delegavano il "governo" dell'immigrazione ai datori di lavoro, erano comunque ammantate da un certo paternalismo, le attuali norme sono accompagnate dagli atteggiamenti aggressivi e razzisti dei politici che le hanno poste in essere. Questo diverso atteggiamento si riflette nelle prassi amministrative dei soggetti chiamati a dare esecuzione alle norme di legge. E' sotto gli occhi di tutti il cambiamento radicale che sta avvenendo nelle questure e nelle prefetture italiane nei confronti degli immigrati che sono visti, oggi più di ieri, esclusivamente come un problema di ordine pubblico: è emblematico di ciò l'istituzione dell'obbligo di rilascio delle impronte digitali per tutti gli immigrati. |
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Il più lampante esempio di come le politiche migratorie si risolvano in sistemi di controllo del lavoro immigrato è dato dall'ultima sanatoria entrata in vigore con la legge Bossi-Fini. La sesta in ordine di tempo. Le sanatorie sono la miglior testimonianza dell'assurdità della teoria della tolleranza-zero nei confronti dei sans-papiers. In realtà questo assunto rigore nei confronti delle immigrazioni "clandestine" mal cela un interesse diffuso nella classe padronale per il lavoro para-schiavistico dei numerosi immigrati privi dell'autorizzazione amministrativa al soggiorno. L'ultima sanatoria è la miglior dimostrazione di questa tesi. Come tutte le altre regolarizzazione che l'hanno preceduta anche in questo caso il Governo dichiara che sarà l'ultima e che farla era inevitabile per riparare "i danni" prodotti dalla legislazione precedente. Abbiamo già visto come non ci sono state modifiche sostanziali al sistema di "governo" delle immigrazioni e niente fa pensare che questi "danni" non si ripetano. Quello che però bisogna analizzare è il sistema di questa nuova sanatoria, sicuramente la peggiore tra quelle proposte in questi anni. Presupposti per poter accedere alla sanatoria sono: presenza sul territorio già tre mesi prima l'entrata in vigore della legge, rapporto di lavoro in corso, abitazione idonea, il pagamento dei contributi per il periodo di lavoro pregresso (in realtà si è trattato di una cifra forfetaria indicata dal governo). Elemento principale: la sanatoria dev'essere azionata dal datore di lavoro che ha avuto di fatto il dominio assoluto nel regolamentare il costituendo rapporto di lavoro. Si stima che siano numerosissimi i casi di datori di lavoro che hanno chiesto tangenti ai propri dipendenti per presentare la domanda di sanatoria (oltre al pagamento dei contributi a carico del lavoratore prassi diffusissima ovunque). Concludendo si può dire che quanto è avvenuto in questi mesi con la sanatoria non è altro che il culmine di un processo graduale di aggressione ai diritti dei lavoratori immigrati e quindi dei lavoratori tutti. Non è un caso che in questi mesi le lotte portate avanti dal Comitato degli Immigrati d'Italia abbiano avuto come piattaforma di rivendicazione la lotta contro la Bossi-Fini e la difesa dell'articolo 18. |
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Secondo la più recente stima effettuata dai ricercatori del dossier statistico immigrazione Caritas - Migrantes, gli immigrati regolarmente soggiornanti in Italia sarebbero circa 2.395.000, tenendo conto, oltre ai dati forniti dal Ministero dell'Interno, dei minorenni privi di un permesso di soggiorno personale e dei presunti permessi rilasciati nel 2002/2003 in seguito ai nuovi ingressi e alla recente sanatoria. |
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| 1. Stima della popolazione straniera regolare in Italia all'inizio del 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| La
popolazione immigrata in Italia risulterebbe dunque pari a circa il 4% della
popolazione complessivamente residente, percentuale di incidenza inferiore
alla media europea che si aggira attorno al 5%. Si era stimato che nel 2000
gli immigrati nell'Unione Europea fossero poco meno di 19 milioni (18.775.000),
dei quali oltre 5 milioni cittadini comunitari. A livello assoluto Germania,
Francia e Gran Bretagna sono gli Stati in cui vivono la maggior parte degli
immigrati (assieme sfiorano il 70%), mentre quelli che hanno una incidenza
maggiore sono l'Austria (9,2%), la stessa Germania (8,9%) e il Belgio (8,8%).
Tali percentuali rimangono comunque inferiori rispetto a quanto si verifica
negli Stati Uniti (10,3%), Canada (17,4%) o Australia (23,6%). Nel panorama europeo l'attrattiva migratoria degli Stati del mediterraneo (Italia, Spagna, Grecia e Portogallo) è un fenomeno piuttosto recente e in continua crescita. Agli inizi del 2000 tali Stati ospitavano il 13,6% della popolazione immigrata dell'Unione Europea, un'incidenza sul totale europeo cresciuto di cinque punti nel giro di un solo anno. Nello specifico l'Italia è diventato un Paese di immigrazione a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. Negli anni Settanta, periodo in cui si arresta l'emigrazione di italiani all'estero, gli immigrati in Italia non sono più di 300.000, provenienti per lo più da Paesi comunitari. La crescita si è sviluppata in maniera costante soprattutto negli anni Novanta; nel 1991 gli immigrati in possesso di un regolare permesso di soggiorno erano 648.935, cifra che raddoppierà nel giro di dieci anni (1.362.630 al 31/12/2001). |
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| 2. Immigrati soggiornanti in Italia al 31/12/2001 e al 31/12/2000 suddivisi per motivo di soggiorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Permessi che consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa
Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero dell'Interno |
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| Pur
essendo di fronte ad una realtà al suo interno molto diversificata,
si può affermare che la presenza immigrata in Italia sta assumendo
sempre più i caratteri della stabilità. L'immigrazione di
lunga durata è oggi diventata quella maggioritaria, e tale stabilizzazione
procede parallelamente all'aumento dei ricongiungimenti familiari e della
presenza di donne e minori. In dieci anni le donne immigrate sono
passate da 361.137 a 635.360 e la loro incidenza sul totale degli immigrati
è aumentata di circa quattro punti (dal 42 al 46 per cento). I minori,
nel giro di un solo triennio (dal 1998 al 2001), si stima siano pressappoco
duplicati passando da circa 180mila a oltre 320mila, vuoi per l'aumento
dei ricongiungimenti che per l'alto tasso di natalità che caratterizza
una buona parte della popolazione immigrata. Se si osserva la composizione della popolazione immigrata in Italia in base alle aree di provenienza non emergono gruppi nettamente dominanti come avviene in altri Paesi europei. L'immigrazione di origine marocchina e quella di origine albanese risultano essere le più consistenti, anche se assieme superano di poco il venti per cento del totale. Nella mappa delle origini nazionali sono rappresentati tutti i continenti, anche se prevalgono gli immigrati provenienti dall'Europa dell'est, immigrazione che ha subito un aumento soprattutto negli anni appena trascorsi. Nell'ultimo decennio l'immigrazione che ha registrato un incremento maggiore è stata quella rumena e albanese, le cui popolazioni presenti in Italia sono cresciute rispettivamente di nove e di sei volte. |
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| 3. Immigrati soggiornanti suddivisi per paese di provenienza - raffronto 1991-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| FONTE: nostra elaborazione da Dossier Statistico Immigrazione Caritas-Migrantes 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le
notevoli differenze che, al suo interno, presenta lo sviluppo economico
italiano, si rispecchiano anche nell'insediamento degli immigrati. L'Italia
del Nord è sempre più il luogo di destinazione delle migrazioni,
in particolare la Lombardia, che da sola accoglie quasi un quarto del totale
degli immigrati. Questo trend si è accentuato negli ultimi anni,
quando si è si è assistito anche a una migrazione interna
all'Italia, dal Centro e dal Sud verso regioni del Nord più affamate
di manodopera. Oggi il Sud e le Isole ospitano solo il 14% della popolazione
immigrata, che per il 57% soggiorna nel nord Italia. Le grandi città continuano a essere le zone che per gli immigrati esercitano maggiore attrattiva anche se, con il progressivo stabilizzarsi dell'immigrazione, si sta verificando un nuovo spostamento verso comuni di più piccola dimensione. |
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| 4. Città nelle quali si registra un maggior numero di immigrati soggiornanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| FONTE: Ministero dell'Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvo rare eccezioni un cittadino straniero, per poter iniziare a lavorare in Italia, deve essere già munito, in partenza dal proprio Paese, di un visto di ingresso che consenta di ottenere un permesso di soggiorno idoneo per svolgere attività lavorativa. I due canali principali di immigrazione regolare in Italia sono quelli dell'ingresso per lavoro e dell'ingresso per ricongiungimento familiare; entrambe le procedure devono partire da una chiamata nominativa da parte del soggetto interessato presente regolarmente in Italia (datore di lavoro o familiare). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Visti di ingresso rilasciati negli anni 1999, 2000 e 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas-Migrantes 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Come si è accennato in precedenza il ricongiungimento familiare (che è possibile effettuare con il coniuge, i figli minori e, in alcuni casi, anche con i genitori) è un fenomeno in costante crescita ed è diventato negli ultimi anni un motivo di ingresso incidente quasi quanto il lavoro, a dimostrazione di un modello migratorio che tende sempre più all'insediamento stabile. Al 31/12/2001 i permessi per motivi di famiglia risultavano essere pari al 28,9% del totale, rispetto al 25,6% dell'anno precedente o addirittura al 19% di tre anni prima. Nel 2001 i visti rilasciati per ricongiungimento familiare sono stati 64.800, rispetto ai 48.705 dell'anno 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli ingressi per lavoro sono soggetti a una politica di controllo dei flussi da parte del governo italiano, per cui un datore di lavoro interessato può richiedere manodopera dall'estero solo nel momento in cui vengano decretate le cosiddette quote di ingresso. Alla scarsa praticità che ha da sempre contraddistinto tale procedura di ingresso (e di incontro fra offerta e domanda di lavoro), si sono sommate ulteriori difficoltà a causa dei ritardi e dell'esiguità delle quote concesse sin ora. Anche in questo 2003 le quote di ingresso per lavoro subordinato non hanno ancora visto la luce, mentre lo scorso anno sono state decretate unicamente a metà ottobre (e limitate solo ad alcuni Paesi di provenienza). Le uniche quote che di anno in anno vengono incrementate sono quelle per lavoro stagionale, da cui discendono permessi di soggiorno che scadono con la stagione stessa, in linea con una filosofia che vuole legare la presenza dell'immigrato in Italia unicamente al suo posto di lavoro. Per il 2003 sono già state concesse 60mila quote stagionali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Quote di ingresso stabilite negli anni 2000, 2001 e 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| * le quote preferenziali, che in questi casi riguardano per lo più ingressi per lavoro subordinato, sono riconosciute ogni anno a quegli Stati (fra cui in particolare Albania, Tunisia e Marocco) che hanno firmato accordi bilaterali con l'Italia per "riprendersi" i propri cittadini espulsi dal nostro territorio perché presenti irregolarmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le politiche restrittive in materia di immigrazione hanno sin ora generato un continuo aumento della presenza di immigrati privi di permesso di soggiorno. Tali politiche, adottate nei paesi di più vecchia immigrazione a partire dagli ani '70, ben lontane dall'arrestare un'immigrazione generata da fattori socio-economici globali, non hanno fatto altro che incrementare le fila di lavoratori privati dei propri diritti e facilmente sfruttabili. L'inasprimento delle politiche ha precarizzato anche la posizione degli immigrati già in possesso di un permesso di soggiorno, che si trovano ad affrontare difficoltà sempre maggiori al momento del rinnovo dello stesso. Di ciò è sintomatico il calo di permessi di soggiorno di oltre 20mila unità che si è registrato tra il 2000 e il 2001, nonostante il rilascio di oltre 95mila nuovi visti di ingresso per lavoro. Non deve quindi stupire più di tanto il numero delle domande di regolarizzazione, 702mila, che sono state presentate lo scorso anno, tra settembre e novembre, nell'ambito della sanatoria decisa dal governo Berlusconi. Una simile cifra svela una realtà in cui oltre un immigrato su tre, pur essendo inserito nel sistema economico-produttivo italiano, è stato costretto a vivere nella clandestinità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlare
di "politiche" sull'asilo in Italia rischia di trasformarsi in
una dichiarazione di intenti, un elenco di denunce e desiderata,
una sconsolata e allarmante constatazione dell'assenza protratta di norme,
programmi, interventi. L'Italia è l'ultimo Paese membro dell'Unione Europea a non avere ancora approvato una legge organica sul diritto d'asilo, un diritto fondamentale sancito dai più rilevanti strumenti di diritto internazionale. Ed è paradossale come la risposta a questo vuoto legislativo e politico coincida con un'aperta violazione dei diritti umani, nell'occasione di uno sbarco di "clandestini" (spesso prontamente espulsi) o attraverso l'entrata in vigore della Bossi-Fini (che dedica all'asilo due soli articoli). |
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| La
Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951) è
il più importante trattato a tutela delle persone che fuggono da
guerre, persecuzioni, discriminazioni. L'art.1 definisce "rifugiato"
la persona che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi
di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale
o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è
cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi
della protezione del proprio Stato". Elementi essenziali della
definizione sono il trovarsi fuori dal proprio Stato di origine, il non
potere o non volere avvalersi della protezione del Paese di provenienza
e il fondato timore di persecuzione. Non è sufficiente, ai sensi
di questa definizione, provenire da Paesi dove non sono riconosciute le
libertà democratiche, oppure dove sono in corso guerre civili, bensì
occorre documentare in modo credibile di avere subito persecuzioni e discriminazioni
personali per i motivi indicati. La Convenzione di Ginevra sancisce dei
principi cardine nel trattamento di coloro che richiedono protezione, quali
l'impunibilità per l'ingresso irregolare e il divieto di respingimento
(non-refoulement). Tuttavia, oltre alla difficoltà di portare con sé, nel dramma della fuga, documenti e prove, aumentano costantemente i casi di abbandono coatto del proprio Paese a causa di situazioni di violenza generalizzata, di grave discriminazione o di esclusione sociale ed economica per le quali l'interessato non può provare di essere stato vittima di una persecuzione individuale. Spesso si tratta di serie violazioni di alcuni diritti fondamentali che motivano di per sé la richiesta di protezione e che giustificano l'impossibilità di rimpatrio La nostra Costituzione, all'art.10 c.3, riconosce che "lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". I criteri per il riconoscimento del diritto d'asilo sarebbero dunque più ampi di quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra, ma visto che il dettato costituzionale è stato sinora disatteso, le uniche fonti che in Italia permettono di proteggere i richiedenti asilo, persone che si trovano in una "zona grigia" di tutela (non protette dallo Stato di origine né dallo Stato di arrivo), sono un articolo della legge Martelli (art.1 L39/90), l'unico non abrogato dal Testo Unico, due regolamenti attuativi e qualche sparuta circolare. Spesso le statistiche soffrono di alcune difficoltà di definizione, che rendono poco agevole la comparazione dei dati anche a livello europeo: infatti, i rifugiati già riconosciuti possono essere confusi, nella terminologia corrente, con i richiedenti asilo (ovvero coloro che hanno presentato domanda, ma non hanno ancora ricevuto risposta), i titolari di permesso per motivi umanitari (una sorta di tutela limitata), gli sfollati e i profughi (più vicini, nella fuga, alle zone di provenienza, che possono godere di forme di protezione temporanea). I dati più recenti (2001) registrano in Italia circa 23.000 rifugiati (10.000 dei quali godono di protezione per motivi umanitari) provenienti dai Paesi balcanici, dal Medio Oriente e dall'Asia centrale, dall'Africa, in fuga da guerre e condizioni degradanti più o meno visibili e conosciute. La presunta invasione, temuta ad ogni sbarco di gommone sulle coste meridionali o ad ogni notizia di attraversamento della frontiera nordorientale, in realtà rivela per l'Italia dati molto inferiori a quelli di altri Stati europei come Svezia, Danimarca, Germania, Olanda. Tuttavia, è indubbio che gli anni '90 hanno segnato un aumento costante delle richieste di protezione, con alcuni picchi dovuti alle vicende balcaniche (la crisi albanese prima, la guerra di Bosnia e Kosovo poi). Alla fine dello scorso decennio si sono moltiplicate le istanze di kurdi provenienti dalla Turchia e dall'Iraq, nonché di iraniani e afgani e l'Italia si è trasformata da Paese di passaggio a meta finale dei richiedenti asilo. In Europa, la "redistribuzione" dell'onere di esame delle domande di asilo dovrebbe essere assicurata dalla Convenzione di Dublino (1990), secondo cui il primo Paese di ingresso è quello incaricato di valutare la domanda stessa. Alcune direttive comunitarie hanno tentato di rendere coerente il multiforme panorama degli Stati europei in tema di accoglienza dei rifugiati e riconoscimento dello status (15 leggi diverse), ma nell'ultimo biennio il processo di armonizzazione ha conosciuto innumerevoli battute d'arresto. Nell'attuale procedura, chi chiede protezione deve inoltrare domanda alla frontiera o, se già entrato nel territorio, alla Questura competente. L'istanza viene poi trasmessa alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, unico organo competente a decidere sul riconoscimento dello status ai sensi della Convenzione di Ginevra (a), sul rigetto della domanda (b), oppure sul diniego ma con raccomandazione alla Questura di rilasciare un permesso per protezione umanitaria (c). Tra la presentazione della richiesta e la decisione della Commissione possono passare dai 9 ai 19 mesi. In questo periodo il richiedente asilo non ha diritto a lavorare regolarmente e può ottenere, dalla Prefettura, un contributo di prima assistenza (una tantum), poco più di 17 euro al giorno per un massimo di 45 giorni, ovvero il tempo "stimato" per la durata dell'intero procedimento (ciò significa che con circa 1 milione e mezzo di lire a testa un singolo, una famiglia di 7 persone, una donna con un figlio appena nato potrebbero sostenersi per ogni necessità, alimentare, alloggiativa, sanitaria, anche per più di un anno). Non è prevista alcuna norma specifica sull'accoglienza. L'assistenza ai richiesti asilo e ai rifugiati è stata di necessità coperta da enti pubblici, che assegnano loro i centri di accoglienza disponibili, e da organizzazioni del privato sociale. Il primo progetto nazionale, iniziato nel 2001 e tuttora funzionante, che prevede interventi coordinati di accoglienza, assistenza, integrazione socio-economica e (eventuale) rimpatrio volontario assistito è il Programma Nazionale Asilo (PNA), promosso da Ministero dell'Interno, ACNUR e ANCI e finanziato in parte dai fondi dell'otto per mille IRPEF e in parte dal Fondo Europeo per i Rifugiati. Esso ha coinvolto più di un centinaio di Comuni ed alla fine del primo anno di attività ha accolto circa 2500 persone. La legge Bossi-Fini ha introdotto preoccupanti "innovazioni" che minacciano di svuotare da un lato il significato etico dell'asilo, dall'altro le garanzie di accesso alla procedura, di non respingimento, di diritto alla difesa. Tra le misure più significative della nuova legge ricordiamo l'introduzione di una procedura "semplificata" per i casi di ingresso e soggiorno irregolare (comprensibilmente, la grande maggioranza delle persone in fuga da persecuzioni/guerre); il trattenimento obbligatorio, per tutti questi casi, presso "centri di identificazione"; la mancata previsione dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso in caso di rigetto della domanda e di conseguente obbligo a lasciare il territorio (il ricorso, cioè, si dovrebbe fare dall'estero!); l'istituzione di Commissioni territoriali in aggiunta all'unica Commissione nazionale; infine, l'abolizione del contributo di prima assistenza. Nonostante il valore dell'elemento più positivo della norma (l'"emendamento PNA"), che intende rafforzare le esperienze di accoglienza e assistenza decentrate, procedure accelerate e sommarie e limitazioni nelle possibilità di tutela non solo estendono la discrezionalità delle decisioni, ma di fatto svuotano l'effettività dell'esercizio del diritto a chiedere protezione. |
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(a
cura di A. Andrian, F. Bernabini, A. De Bonis),
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| Ambrosini
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